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Procedura e gestione del sistema di segnalazione delle violazioni

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

  • illeciti relativi a: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle Società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle Società;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei precedenti punti.

Non possono più essere segnalate le mere irregolarità.

CHI PUÒ SEGNALARE

  • dipendenti;
  • collaboratori e consulenti;
  • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Fondazione;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Fondazione;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Fondazione.

CONTENUTI DELLE SEGNALAZIONI

Il Segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire le dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione interna. A tal fine, la Segnalazione interna dovrebbe contenere circostanze e informazioni concrete, documentate e/o documentabili, tali da far ragionevolmente ritenere che gli atti/fatti od omissioni segnalati costituiscano Violazione.

In caso di Segnalazioni interne anonime, il Gestore delle Segnalazioni si riserva di prenderle in considerazione sulla base della gravità dei fatti segnalati e in relazione al livello di dettaglio e precisione del contenuto della Segnalazione interna.

 

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

 In ottemperanza alle disposizioni normative sono state attivate un canale di segnalazione orale ed uno scritto. I riferimenti del Gestore e tutte le modalità attuate sono indicati nel regolamento approvato dalla cooperativa e qui allegato.

Nell’ambito del processo di gestione delle segnalazioni i dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018); per ulteriori dettagli è possibile consultare in allegato le informative per il segnalante e per la persona coinvolta nella segnalazione.